Art. 3 · LEGGE 30 dicembre 1950, n. 1120

Art. 3

LEGGE 30 dicembre 1950, n. 1120

In vigore dal 1 feb 1951
L'indennità dovuta all'ufficiale collocato in ausiliaria od in altra posizione di congedo, deceduto prima della riscossione di essa, è corrisposta agli eredi.
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