Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 13 feb 1951
Le domande di sussidio di cui agli del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, devono essere presentate al competente Ufficio del genio civile, per quanto riguarda i Comuni di cui al precedente , entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
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