Art. 3 · LEGGE 9 dicembre 1950, n. 1094

Art. 3

LEGGE 9 dicembre 1950, n. 1094

In vigore dal 1 feb 1951
La maggiore spesa di lire 6.250.000 inerente alla modifica del regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, di cui all' della presente legge, graverà sul capitolo n. 148 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51 e sarà compensata per gli effetti del comma quarto dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 160 del bilancio suddetto. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 dicembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA - PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI
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