Art. 1 · LEGGE 9 dicembre 1950, n. 1094

Art. 1

LEGGE 9 dicembre 1950, n. 1094

In vigore dal 1 feb 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: A decorrere dall'anno accademico 1950 -51, la tabella organica dei posti di professore di ruolo nella Facoltà di lettere e filosofia della Università di Messina, rimane fissata in numero sei posti. Per effetto della disposizione di cui al precedente comma, la tabella organica prevista dall'art. 6 dei regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, resta integrati come segue: Facoltà di lettere e filosofia posti di ruolo sei.
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