Art. 1 · LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039

Art. 1

LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039

In vigore dal 25 mag 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ai magistrati promossi al grado terzo, destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta, per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni, anche se entro detto periodo siano trasferiti ad altra sede, la indennità di missione stabilita dai decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, e successive modificazioni. La indennità è corrisposta nella misura massima per I primi sei mesi ed è ridotta alla metà per i sei mesi successivi. La indennità cessa, qualora il magistrato sia trasferito alla sede in cui esercitava il suo ufficio prima della promozione. (1)
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