Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 16 dic 1950
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 novembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI
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