Art. 1
LEGGE 21 ottobre 1950, n. 991
In vigore dal 5 gen 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233, è abrogato.
Il Parco d'Abruzzo è ricostituito in ente autonomo nella sua attuale consistenza.
Storico versioni
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