Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 28 ott 1950
Il Comitato di cui al precedente articolo è costituito dal presidente e di due membri ed è assistito da una Commissione consultiva di sei esperti, di cui due appartenenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e uno all'organizzazione dei dirigenti di azienda. Il Comitato e la Commissione consultiva sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri per il tesoro, e per l'industria e commercio.
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