Art. 10
10 / 11In vigore dal 28 ott 1950
I commissari straordinari in carica presso le aziende finanziate, i commissari liquidatori, nonché i Comitati di sorveglianza nominati ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, devono essere riconfermati o sostituiti entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, continuando nella loro funzione fino al provvedimento di riconferma o sostituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-10-17;840#art-10