Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 28 ott 1950
I commissari straordinari in carica presso le aziende finanziate, i commissari liquidatori, nonché i Comitati di sorveglianza nominati ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, devono essere riconfermati o sostituiti entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, continuando nella loro funzione fino al provvedimento di riconferma o sostituzione.
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