Art. 16
LEGGE 10 agosto 1950, n. 715
In vigore dal 22 ago 1956
I provvedimenti adottati dalla Commissione sono resi esecutivi con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1956, N. 824
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-08-10;715#art-16