Art. 16 · LEGGE 10 agosto 1950, n. 715

Art. 16

LEGGE 10 agosto 1950, n. 715

In vigore dal 22 ago 1956
I provvedimenti adottati dalla Commissione sono resi esecutivi con decreto del Ministro per i lavori pubblici. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1956, N. 824
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