Art. 14 · LEGGE 10 agosto 1950, n. 715

Art. 14

LEGGE 10 agosto 1950, n. 715

In vigore dal 29 set 1950
Nel caso in cui gli istituti autorizzati ai sensi dell' siano dichiarati decaduti dalle convenzioni di cui all' della presente legge ai sensi delle convenzioni stesse, il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, può autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui previsti dalla presente legge sui fondi trasferiti alla Cassa dall'istituto dichiarato decaduto.
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