Art. 11
LEGGE 10 agosto 1950, n. 715
In vigore dal 13 gen 1957
Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge sono applicabili, per i lavori che saranno ultimati entro il 31 dicembre 1955, le imposte di registro ed ipotecarie ridotte ad un quarto, salvo il trattamento più favorevole spettante agli istituti di credito fondiario ed edilizio. Si applicano altresì le riduzioni sugli onorari notarili disposte a favore dei detti istituti.
Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile.
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