Art. 53 · LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

Art. 53

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 21 dic 1961
Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione ed assegno rinnovabile ed indennità per una volta tanto, l'invalido può chiederne la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte . Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la Commissione, di cui all', dichiari che la invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purchè tale giudizio sia confermato dalla Commissione superiore di cui all'. Qualora la rivalutazione proposta, superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, la Commissione medica superiore dovrà pronunciarsi su visita diretta. La nuova pensione ed il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all', e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza . Uguale deduzione della somma gia liquidata si farà nel caso di nuova liquidazione dell'indennità per una volta tanto. Se l'indennità per una volta tanto viene convertita in pensione o in assegno rinnovabile, le somme pagate in più di quelle che sarebbero state dovute per una pensione o assegno di 8ª categoria durante il periodo intercorso tra l'accertamento dell'invalidità e quello dell'aggravamento, vengono recuperate, mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito del militare il recupero sarà effettuato sui ratei successivi secondo le norme stabilite dall' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
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