Art. 36 · LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

Art. 36

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Al ricovero dei minori invalidi non si provvede: a) quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunità della rieducazione o qualificazione prevista nell'; b) quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.
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