Art. 118
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
Dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge scadono i termini:
a) di cui agli per gli eventi verificatisi dal 1 settembre 1939 in poi nei casi in cui erano scaduti i termini a norma della legislazione precedente;
b) di cui al primo e secondo comma dell' per le invalidità derivanti da ferite o lesioni riportate anteriormente al 1 settembre 1939 nelle circostanze di cui al secondo comma dell';
c) per una sola domanda di aggravamento consentita, agli effetti del primo comma dell', relativamente agli eventi verificatisi anteriormente al 1 settembre 1939 nei casi in cui era scaduto il termine a norma della legislazione precedente.
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