Art. 118 · LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

Art. 118

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge scadono i termini: a) di cui agli per gli eventi verificatisi dal 1 settembre 1939 in poi nei casi in cui erano scaduti i termini a norma della legislazione precedente; b) di cui al primo e secondo comma dell' per le invalidità derivanti da ferite o lesioni riportate anteriormente al 1 settembre 1939 nelle circostanze di cui al secondo comma dell'; c) per una sola domanda di aggravamento consentita, agli effetti del primo comma dell', relativamente agli eventi verificatisi anteriormente al 1 settembre 1939 nei casi in cui era scaduto il termine a norma della legislazione precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648#art-118