Art. 114 · LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

Art. 114

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 3 lug 1980
Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorrerà dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla corte dei conti. Il ricorso provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla autorità comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive Associazioni assistenziali erette in Enti morali, è esente da spese di bollo e nel termine anzidetto deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo d'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse norme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore. Per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso.
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