Art. 17
LEGGE 10 agosto 1950, n. 602
In vigore dal 3 set 1950
Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere Buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.
Tale modificazione può riguardare anche la scadenza dei Buoni.
È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni.
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