Art. 17 · LEGGE 10 agosto 1950, n. 602

Art. 17

LEGGE 10 agosto 1950, n. 602

In vigore dal 3 set 1950
Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere Buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato. Tale modificazione può riguardare anche la scadenza dei Buoni. È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;602#art-17