Art. 16 · LEGGE 10 agosto 1950, n. 602

Art. 16

LEGGE 10 agosto 1950, n. 602

In vigore dal 3 set 1950
Ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 5 gennaio 1941, n. 874, viene stabilito in complessive L. 7.200.000, per l'esercizio finanziario 1950-51, il concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese che lo Stato sostiene per stipendi al personale di ruolo, per stampati e di cancelleria e per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista, d'acqua.
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