Art. 11
LEGGE 10 agosto 1950, n. 602
In vigore dal 3 set 1950
È autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51 una assegnazione da parte del Tesoro di L. 540.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.
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