Art. 10
LEGGE 10 agosto 1950, n. 602
In vigore dal 3 set 1950
Per l'esercizio finanziario 1950-51 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, è autorizzata in L. 700.000.000.
Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di L. 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di L. 150.000 previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-08-10;602#art-10