Art. 10 · LEGGE 10 agosto 1950, n. 602

Art. 10

LEGGE 10 agosto 1950, n. 602

In vigore dal 3 set 1950
Per l'esercizio finanziario 1950-51 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, è autorizzata in L. 700.000.000. Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di L. 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di L. 150.000 previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
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