Art. 37 · Improcedibilità dell'appello

Art. 37

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Improcedibilità dell'appello

In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 348 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 348 (Improcedibilità dell'appello). - Se l'appellante non si è costituito lino alla prima udienza davanti all'istruttore, o nella medesima non comparisce, benché si sia anteriormente costituito, l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non comparisce, l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio. "L'appello è parimenti dichiarato improcedibile se l'appellante, dopo essersi costituito, non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza, salvo che l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, gli conceda, per giustificati motivi, una dilazione, rinviando l'udienza".
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