Art. 27
27 / 52Contumacia del convenuto
In vigore dal 15 ott 1950
Il testo dell'art. 291 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 291 (Contumacia del convenuto). - Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
"Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza, fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'art. 171, ultimo comma.
"Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo".
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