Art. 6
AccordoTitolo I

Art. 6

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In vigore dal 4 dic 1950
Ciascuna Parte Contraente s'impegna a non agire in modo che banche diverse dalle banche centrali posseggano saldi anormali in monete di altre Parti Contraenti nè a investire tali saldi in modo che essi non siano disponibili per le compensazioni.
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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;934#art-a-6