Art. 25
AccordoTitolo III

Art. 25

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In vigore dal 4 dic 1950
a) Ad eccezione dell' il presente Accordo rimarrà in vigore fino al compimento delle compensazioni che si riferiscono al mese di giugno 1949; il presente Accordo potrà rimanere in vigore ulteriormente a quelle condizioni che le Parti Contraenti potranno convenire. L' resterà in vigore fino ad esaurimento totale dei diritti di tiraggio non utilizzati. b) Entro il 1 maggio 1949 le Parti Contraenti, agendo per mezzo dell'Organizzazione, esamineranno come avrà funzionato il presente Accordo e se c'è motivo di mantenerlo in vigore. c) Se risulta che il presente Accordo non debba verosimilmente restare in vigore, le Parti Contraenti, a domanda di una di esse, incaricheranno uno o più comitati di predisporre raccomandazioni circa le disposizioni che potessero apparire necessarie per evitare: 1) interruzioni negli scambi o pagamenti; 2) pagamenti in oro o divise; 3) l'impossibilità di effettuare riscatti d'oro o divise che invece, sarebbero stati possibili in base alle disposizioni del presente Accordo; 4) altre conseguenze analoghe che potrebbero verificarsi entro un termine di tempo ragionevole a decorrere dalla scadenza del presente Accordo, in seguito a modifiche dei saldi risultanti da compensazioni effettuate in conformità del presente Accordo.
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