Art. 20
AccordoTitolo III

Art. 20

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In vigore dal 4 dic 1950
a) Ogni compensazione che comporti l'utilizzo del saldo di un conto tenuto presso le banche centrali del Portogallo o della Svizzera, o a nome di essi, esige il previo accordo del Portogallo o della Svizzera, come pure del creditore o debitore corrispondente. b) Con riserva dell'approvazione del Consiglio, il Governo del Portogallo o il Governo della Svizzera, possono, in qualsiasi momento, decidere d'accettare, senza il loro previo accordo, tutte le compensazioni di prima Categoria. Dopo tale approvazione, le disposizioni fissate nel paragrafo a) del presente articolo cesseranno d'applicarsi al Portogallo o alla Svizzera, secondo il caso, come pure ad loro creditori o debitori rispettivi. c) Il titolo II del presente accordo non si applica nè al Portogallo, nè alla Svizzera.
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