Art. 18
LEGGE 8 luglio 1950, n. 640
In vigore dal 14 giu 1990
L'obbligo di versare i corrispettivi di cui agli della presente legge decorre dal giorno in cui sia cessata l'applicazione del contributo previsto dalle deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi che istituiscono o che prorogano la Cassa compensazione metano.
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