Art. 16 · LEGGE 8 luglio 1950, n. 640

Art. 16

LEGGE 8 luglio 1950, n. 640

In vigore dal 1 set 1950
In caso di soppressione del fondo di cui all'art. 13 le eventuali attività nette residue che risulteranno dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione saranno devolute allo Stato.
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