Art. 14
LEGGE 8 luglio 1950, n. 640
In vigore dal 15 set 2020
La vigilanza ed il controllo della gestione del fondo di cui all'articolo precedente sono demandati ad un collegio di revisori nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio.
I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle società per azioni in quanto applicabili.
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Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;640#art-14