Art. 12 · LEGGE 8 luglio 1950, n. 640

Art. 12

LEGGE 8 luglio 1950, n. 640

In vigore dal 15 set 2020
I corrispettivi previsti dagli sono determinati da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di: 1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; 2) un rappresentante del Ministero del tesoro; 3) un rappresentante del Ministero delle finanze; 4) un rappresentante del Ministero dei trasporti; 5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi; 6) due rappresentanti dell'Ente Nazionale Metano; 7) un produttore di gas metano; 8) un distributore o trasportatore di gas metano; 9) due proprietari di bombole. Il decreto di nomina designa il presidente che è scelto fra i membri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 del comma precedente. (2)
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