Art. 10
LEGGE 8 luglio 1950, n. 640
In vigore dal 14 giu 1990
Gli utenti, ancorchè proprietari, di bombole per metano, sono tenuti, per ciascuna bombola posseduta, ad un corrispettivo giornaliero per l'uso delle stesse e per i servizi previsti dalla presente legge.
Il corrispettivo suddetto deve essere pagato trimestralmente entro la prima decade di ciascun trimestre.
In mancanza, esso è riscosso secondo le norme previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, con ingiunzione dell'Intendente di finanza della circoscrizione in cui risiede l'obbligato.
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