Art. 3 · LEGGE 8 luglio 1950, n. 572

Art. 3

LEGGE 8 luglio 1950, n. 572

In vigore dal 29 ago 1950
Il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica è coadiuvato da un vice Capo e si avvale dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri.
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