Art. 1
LEGGE 9 giugno 1950, n. 393
In vigore dal 9 ago 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernenti l'autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti o istituti, indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione
loro spettante sui capitali dati a mutuo
già prorogate con la legge 20 maggio 1949, n. 330, continuano ad avere efficacia dal 1 gennaio 1950 fino al 1 gennaio 1955, con la seguente modificazione al secondo comma dell' del decreto medesimo:
"La misura del diritto di contingenza non potrà, aggiunta al diritto di commissione di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83, superare gli importi sottoindicati per ogni cento lire di capitale originariamente mutuato:
lire 1,50, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1950 al 1 gennaio 1951;
lire 1,40, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1952;
lire 1,30, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1952 al 1 gennaio 1953;
lire 1,20, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1953 al 1 gennaio 1954;
lire 1,10, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1954 al 1 gennaio 1955".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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