Art. 38 · LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

Art. 38

LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

In vigore dal 27 mag 1950
Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili, anche per i contratti di sublocazione, nei rapporti tra sublocatore e subconduttore.
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