Art. 35 · LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

Art. 35

LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

In vigore dal 27 mag 1950
Non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia.
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