Art. 1
LEGGE 9 maggio 1950, n. 307
In vigore dal 28 giu 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'approvvigionamento idrico della popolazione delle Isole minori indicate nell'allegato A è a carico dello Stato.
La gestione relativa è devoluta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; la provvista ed il trasporto dell'acqua sono effettuati dal Ministero della difesa - Servizi per la marina militare.
Il Ministero dell'interno provvede al rimborso delle spese per il rifornimento idrico dei centri di raccolta amministrati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza e, di concerto con quello del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi che i singoli Comuni interessati devono versare annualmente per il godimento del servizio.
Al comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo annuo per il funzionamento dell'acquedotto locale.
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