Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 mag 1950
La disposizione di cui al precedente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 aprile 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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