Art. 2
2 / 2In vigore dal 27 mag 1950
La disposizione di cui al precedente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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