Art. 8
LEGGE 13 marzo 1950, n. 120
In vigore dal 22 apr 1950
Sui fondi destinati all'assistenza sanitaria, la cui gestione sarà tenuta distinta da quella afferente alla previdenza, sono concessi sussidi lutto alla famiglia, dell'iscritto deceduto, od all'iscritto nel caso di decesso del coniuge o dei figli ammessi all'assistenza a norma dell'art. 3, lettera c) della presente legge.
In caso di decesso dell'iscritto l'assegno di lutto spetta al coniuge superstite, purchè non separato legalmente per sua colpa; in sua mancanza spetta ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori od ai fratelli in parti uguali.
L'importo dei sussidi verrà annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione e non potrà essere superiore ad una mensilità di tutti gli emolumenti fissi, in godimento da parte dell'iscritto nel mese in cui è avvenuto il decesso.
La concessione dell'assegno di lutto dev'essere richiesta, sotto pena di decadenza dal diritto, entro due anni dalla data del decesso.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 15/04/1950, n. 88 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-03-13;120#art-8