Art. 22
LEGGE 13 marzo 1950, n. 120
In vigore dal 22 apr 1950
Le disposizioni contenute nella presente legge, nelle quali, non sia diversamente disposto, si applicano con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - MARAZZA - VANONI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-03-13;120#art-22