Art. 21 · LEGGE 13 marzo 1950, n. 120

Art. 21

LEGGE 13 marzo 1950, n. 120

In vigore dal 22 apr 1950
Entro sei mesi dalla entra in in vigore della presente legge, sarà provveduto, mediante decreto del Presidente della Repubblica, alla emanazione delle norme di attuazione della legge stessa. Su tali norme dovrà essere sentito il parere di una Commissione di dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere con criteri di proporzionalità.
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