Art. 19 · LEGGE 13 marzo 1950, n. 120

Art. 19

LEGGE 13 marzo 1950, n. 120

In vigore dal 22 apr 1950
È abrogato l' della legge 2 giugno 1930, n. 733, che prevede la corresponsione del contributo a carico degli Enti per i posti vacanti. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
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