Art. 16
LEGGE 13 marzo 1950, n. 120
In vigore dal 22 apr 1950
Gli Enti hanno la facoltà di versare in rate mensili entro il 31 dicembre 1953 il maggior contributo derivante ad essi ed agli iscritti dalla applicazione della presente legge per il periodo dal 1 gennaio 1948 al 31 dicembre 1949.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-03-13;120#art-16