Art. 12 · LEGGE 13 marzo 1950, n. 120

Art. 12

LEGGE 13 marzo 1950, n. 120

In vigore dal 22 apr 1950
Gli assegni vitalizi da liquidarsi agli iscritti sono calcolati sulla base di un sessantesimo dello stipendio pensionabile degli ultimi dodici mesi, per ogni anno di servizio prestato. I minimi degli assegni sono elevati a lire 8000 annue per gli iscritti, a lire 6000 per le vedove con prole, a lire 5000 per le vedove senza prole e per gli orfani di ambo i genitori.
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