Art. 11 · LEGGE 13 marzo 1950, n. 120

Art. 11

LEGGE 13 marzo 1950, n. 120

In vigore dal 4 mar 1973
Gli assegni vitalizi sono concessi di diritto al personale collocato a riposo per vecchiaia, per infermità o per motivi indipendenti dalla propria volontà, che comunque non abbia diritto a pensione. Hanno diritto all'assegno vitalizio di riversibilità, oltre i superstiti dell'iscritto di cui all'art. 39 del regio decreto-legge 20 dicembre 1928, n. 3239, anche i fratelli celibi e le sorelle nubili dell'iscritto stesso, già con lui conviventi ed a carico, minorenni o maggiorenni, inabili permanentemente a lavoro proficuo. Detti collaterali potranno esercitare il loro diritto solo nel caso che non esistano altri congiunti di cui al citato art. 39. La riversibilità dell'assegno ai congiunti dell'iscritto non spetta a coloro che comunque abbiano diritto ad una pensione propria.
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