Art. 10
LEGGE 13 marzo 1950, n. 120
In vigore dal 2 apr 1968
Per le cessazioni dal servizio posteriore al 1 gennaio 1945, il minimo dell'indennità premio di servizio è elevato a lire 6000 per i salariati ed a lire 8000 per gli impiegati.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1968, N. 152
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