Art. 2
LEGGE 13 marzo 1950, n. 114
In vigore dal 6 apr 1950
L'iscrizione nel registro prefettizio deve essere richiesta dalle cooperative che ne hanno l'obbligo, a termini del decreto, legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, entro tre mesi dalla loro costituzione, e dalle cooperative esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge non oltre il 30 giugno 1950.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-03-13;114#art-2