Art. 3 · LEGGE 6 marzo 1950, n. 97

Art. 3

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LEGGE 6 marzo 1950, n. 97

In vigore dal 28 mar 1950
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1948, conformemente all'art. 18 della Convenzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 marzo 1950 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - MARAZZA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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