Art. 4 · LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1138

Art. 4

LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1138

In vigore dal 16 mar 1950
La liberazione della cauzione deve essere chiesta alla Camera di commercio, industria e agricoltura. La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della Camera. Essa è inoltre inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari e almeno in due quotidiani indicati dalla Camera stessa. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la Camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione. Se v'è opposizione la pronuncia è sospesa sino a che l'opposizione stessa non sia ritirata o respinta, anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.
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