Art. 3 · LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1138

Art. 3

LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1138

In vigore dal 16 mar 1950
Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio della attività di spedizioniere. In quest'ultimo caso gli interessi restano vincolati al pari della somma capitale.
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