Art. 1 · LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1138

Art. 1

LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1138

In vigore dal 16 mar 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I limiti del minimo e del massimo della cauzione, che, ai sensi dell'art. 10, n. 2, della legge 14 novembre 1941, n. 1442, lo spedizioniere deve versare per la prima, iscrizione negli elenchi autorizzati a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della sua attività sono aumentati rispettivamente a L. 10.000 e a L. 500.000.
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