Art. 2
LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1163
In vigore dal 15 apr 1950
La maggiore spesa di L. 1.300.000.000, autorizzata dal precedente , sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (servizi per la Marina), per l'esercizio finanziario 1948-49.
Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge e ammontante a L. 1.300.000.000, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge 8 ottobre 1949, n. 731, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio 1948-49 (nono provvedimento).
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - SFORZA - VANONI - PELLA - BERTONE CORBELLI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-12-05;1163#art-2